Vulnerabilità sismica

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – OPCM 3274/2003, prevede l’obbligo, da parte dei rispettivi proprietari, di procedere alla verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

TUTTOaNORMA svolge verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici e le opere presenti su tutto il territorio nazionale, conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003).

Le verifiche saranno svolte secondo i 3 livelli (Livello 0, Livello 1 e Livello 2) di acquisizione dati e tipologia di verifica previsti dalla normativa:

Livello 0: prevede l’acquisizione di dati generali sull’Opera, ha carattere di rilevazione statistica e si applica a tutte le tipologie di Opera;
Livello 1 e Livello 2: si applicano alle Opere strategiche o rilevanti e prevedono una verifica sismica.
Al termine delle attività, sarà rilasciato un Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1 o 2, con allegati grafici e fotografici, contenente l’esito delle verifiche effettuate e le indicazioni sulla vulnerabilità sismica dell’Opera e sulla sua effettiva rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle Norme vigenti, in conformità a quanto disposto dall’OPCM 3274/2003.